In merito alle problematiche di ricezione, con l’avvento della fatturazione elettronica, delle autofatture emesse dalle agenzie viaggi organizzatrici-tour operator per le provvigioni riconosciute alle agenzie viaggi intermediarie (le “Autofatture 74ter c.8”), il Dott. Giulio Benedetti, responsabile fiscale di Fiavet Nazionale e titolare dell’omonimo Studio di consulenza contabile e fiscale per Agenzie Viaggi, ha inoltrato all’Agenzia delle Entrate apposita istanza al fine di semplificare l’attività di recupero di tale documentazione.
Con la FAQ (Frequently Asked Question) n° 86 pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate in data 19/07/2019 e reperibile a questo link sono state in gran parte accolte le istanze inoltrate ed in estrema sintesi viene disposto quanto segue:
- per rispettare quanto previsto dal DM 340/99 il tour operator deve comunicare all’agenzia di viaggi intermediaria di avere emesso l’autofattura,
- il tour operator può trasmettere (tramite email o altro strumento ritenuto utile) duplicato del file XML della fattura elettronica.
Si ricorda che una copia conforme all’originale della fattura elettronica sarà sempre presente nella sezione “Consultazione” –“Fatture elettroniche e altri dati IVA” del portale “Fatture e Corrispettivi”.
Infine si ricorda che:
- l’agenzia viaggi intermediaria deve contabilizzare la Autofattura 74ter c.8 entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, con riferimento all’anno d’imposta cui le provvigioni si riferiscono (quindi, ad esempio, provvigioni del mese di luglio 2019 devono essere registrate in contabilità entro il 30 aprile 2020, con riferimento all’anno 2019): non vi sono quindi stringenti termini di annotazione in contabilità da parte dell’agenzia viaggi intermediaria, se non il termine attualmente fissato al 30 aprile dell’anno successivo;
- l’agenzia viaggi intermediaria può effettuare le registrazioni contabili delle provvigioni riconosciute dai tour operator per l’intermediazione nella vendita di pacchetti turistici, per ciascuna operazione, senza dover attendere l’autofattura, ma sulla base dei dati e degli elementi indicati nei documenti scambiati con il tour operator.