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Come richiedere il Contributo a Fondo Perduto per Agenzie Viaggi e Tour Operator

da | Giu 11, 2020 | Come gestire una pratica di...

In questo articolo vedremo nel CONCRETO quali dati considerare per compilare CORRETTAMENTE la richiesta di Contributo a fondo perduto per una agenzia viaggi o un tour operator, analizzando i casi concreti di fatture 74ter, fatture 74ter “anticipate” (magari per una pubblica amministrazione), corrispettivi per fee/diritti o autofatture 74ter c.8.

Il regime speciale IVA 74ter per Agenzie Viaggi e Tour Operator, infatti, presenta delle peculiarità specifiche nella compilazione dell’istanza dovuta ai seguenti elementi:

  • La norma precisa che per quanto riguarda la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di
    aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi,
  • Il regime Speciale IVA 74ter per Agenzie Viaggi e Tour Operator, in particolare all’art. 1 del DM 340/99, prevede che per pacchetti turistici e servizi singoli preacquisiti le operazioni si considerano effettuate all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo o, se antecedente, alla data di inizio del viaggio o del soggiorno, non rilevando a tal fine l’avvenuto pagamento di acconti: può capitare nella pratica (si pensi ad esempio al turismo scolastico o alle fatture emesse verso la pubblica amministrazione) che vengano emesse fatture per pacchetti turistici prima dell’avverarsi degli eventi sopra indicati: in tal caso tali fatture non devono essere considerate nel calcolo del fatturato oppure dovranno essere considerate le fatture emesse in periodi differenti ma per le quali il primo evento tra data partenza ed incasso del saldo avvengono nei mesi di aprile 2019 o 2020,
  • Il regime speciale IVA 74ter per Agenzie Viaggi e Tour Operator prevede la casistica speciale delle autofatture 74ter c.8 per le provvigioni riconosciute dai tour operator alle agenzie viaggi intermediarie: come indicato dall’art. 7 del DM 340/99 questo documento viene emesso dal tour operator entro il mese successivo all’avvenuto pagamento delle provvigioni, inoltre l’agenzia viaggi intermediaria può contabilizzare tale documento entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA: appare evidente quindi come può capitare il caso di autofatture 74ter c.8 da considerare come relative ai mesi di aprile 2019 e 2020 ma che per i motivi sopra indicati possono essere state emesse (e contabilizzate) in mesi differenti.

Si presentano quindi casistiche specifiche di una certa complessità da dover considerare: analizzeremo meglio nel prosieguo di questa circolare i punti sopra evidenziati.

Lo Studio Benedetti Dottori Commercialisti, Studio commercialista specializzato nella gestione e nella consulenza ad agenzie viaggi e tour operator, può assistervi nella corretta compilazione dell’istanza: in caso di necessità potete contattare lo Studio ai suoi recapiti.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

E’ in rete, nella sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate che ospita le guide fiscali “L’Agenzia informa” la guida “Contributo a fondo perduto”, un utile strumento dedicato al nuovo beneficio introdotto dall’articolo 25 del decreto n. 34/2020 per dare supporto agli operatori economici danneggiati dalla perdita di fatturato causata dall’emergenza da Covid-19.

Con la guida, pubblicata contestualmente al provvedimento del direttore delle Entrate del 10 giugno 2020 che definisce le modalità operative per la richiesta del contributo a fondo perduto, si è inteso fornire ogni indicazione utile ai soggetti aventi diritto per giungere in modo agevole e sicuro alla presentazione dell’istanza – prevista a partire dal 15 giugno e fino al 13 agosto 2020 – e al successivo accredito del contributo spettante.

Nella guida sono illustrate nel dettaglio le informazioni necessarie affinché gli operatori economici e i loro intermediari fiscali possano stabilire il possesso dei requisiti richiesti, effettuare il calcolo del contributo spettante, compilare l’istanza in modo completo ed inviarla nei giusti tempi e modalità.

La pubblicazione offre un’anteprima della procedura web per la trasmissione delle istanze per contributi non superiori a 150mila euro; tale procedura sarà disponibile online all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia a partire da lunedì 15 giugno.

Sono presenti, inoltre, tutte le informazioni in merito alla compilazione della sezione di regolarità antimafia e alla particolare modalità di trasmissione via pec delle istanze per contributi di importo superiore a 150mila euro.

La guida illustra le fasi di elaborazione e controllo da parte dell’Agenzia delle istanze che perverranno, a fronte delle quali i richiedenti otterranno due ricevute: quella di presa in carico e quella successiva di accoglimento, che attesta l’esecuzione del mandato di pagamento.

Requisiti per ottenere il contributo

Il contributo a fondo perduto spetta qualora siano soddisfatti due requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi non superiori a 5 milioni di euro. Per semplificare ed evitare errori nelle istruzioni si trova una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi 2020 per il 2019 ai quali fare riferimento, a seconda del modello dichiarativo utilizzato dall’impresa;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.

Il contributo è cumulabile con l’indennità INPS dei “600 euro” eventualmente percepita nei mesi precedenti (che spetta ai soggetti individuati dall’art. 28, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, tra cui rientrano anche gli esercenti attività turistiche iscritti alla gestione speciale Ago dell’Inps, e cioè i titolari ed i coadiutori di agenzia di viaggi (ditta individuale e impresa familiare) ovvero i soci di società di persone e di S.r.l. che prestano
abitualmente e prevalentemente la loro attività lavorativa nella stessa agenzia.)

Come si calcola il contributo

Alla differenza fra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 e il valore corrispondente del mese di aprile 2019 si applica una specifica percentuale in relazione all’ammontare di ricavi:

  • 20% se i ricavi dell’anno 2019 non superano la soglia di 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi dell’anno 2019 sono superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi dell’anno 2019 sono superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 di euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo).

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione della prestazione di servizi.

Valgono pertanto le seguenti indicazioni:

  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1 e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative ad operazioni effettuate nel mese di aprile (documenti commerciali e contrattuali con data aprile);
  • occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26, del DPR n. 633/72, con data di emissione aprile;
  • per le operazioni di cui all’art. 22, del DPR n. 633/72, si deve considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate nel mese di aprile, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione nel registro dei corrispettivi Iva ordinaria;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nei casi di operazioni con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva (ricordandosi di applicare la stessa regola sia con riferimento al 2019 sia al 2020).

Viene raccomandato dall’Amministrazione finanziaria di fare particolare attenzione agli importi del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019 e di aprile 2020, che devono essere calcolati utilizzando un criterio omogeneo,
applicato nel medesimo modo per entrambi i mesi.

Valgono due eccezioni:

  • per il soggetto interessato che abbia avviato la propria attività a partire dal 1 gennaio 2019 (il contributo spetta allora a prescindere dal calo del fatturato);
  • lo stesso per i soggetti con domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), ancora in emergenza al 31 gennaio 2020 (per i
    Comuni la cui lista è riportata in allegato alle istruzioni).

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività tra gennaio e aprile 2019 e per i soggetti che hanno il domicilio o la sede operativa nei Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza in atto alla data del 31 gennaio
2020, il calcolo del contributo è il seguente:


a) se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è negativa, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla soglia dei ricavi. Se il risultato è inferiore, spetta comunque l’importo minimo del contributo;

b) se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e quello di aprile 2019 è pari a zero o positiva, spetta l’importo minimo del contributo.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.
Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di
reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del Tuir.


L’istanza dovrà contenere anche l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre a verifica soltanto nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro. In tale caso
l’invio avverrà esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

Regole specifiche per Agenzie Viaggi e Tour Operator

Concretamente, quindi, le agenzie viaggi e tour operator dovranno utilizzare i seguenti dati:

  • Fatture 74ter: considerare tutte le fatture emesse dal 1 al 30 aprile per il loro totale (senza scorporo dell’IVA),
  • Fatture 74ter “anticipate”: qualora siano state emesse fatture 74ter prima del verificarsi della partenza del cliente o dell’incasso del 100% (pratica frequente, ad esempio, nelle pratiche con Scuole o Pubblica Amministrazione), dovranno essere considerate soltanto le fatture 74ter relative al primo evento (tra partenza e incasso del saldo) verificatosi nel periodo 1 – 30 aprile
  • Fatture in regime IVA ordinario: considerare il totale delle fatture emesse dal 1 al 30 aprile (senza considerare l’eventuale IVA)
  • Eventuali fatture “differite” emesse in regime IVA ordinario: ad esempio fatture di commissioni/ricavi emesse entro il giorno 15 del mese successivo, relative a commissioni del mese precedente: considerare il totale di tali fatture per le commissioni/ricavi del periodo 1 – 30 aprile (senza considerare l’eventuale IVA)
  • Corrispettivi (FEE, diritti): considerare tutti i corrispettivi annotati dal 1 al 30 aprile (senza considerare l’eventuale IVA)
  • Autofatture 74ter c.8 emesse dai tour operator per conto dell’agenzia viaggi intermediaria: l’agenzia viaggi intermediaria dovrà considerare tutte le autofatture relative a provvigioni dal 1 aprile al 30 aprile: di fatto, tutte le autofatture relative ai pagamenti effettuati ai tour operator, da parte dell’agenzia viaggi intermediaria, effettuati dal 1 al 30 aprile

Riproponiamo con una tabella schematica quanto sopra scritto:

Tipologia RicavoCosa considerareData fatture / corrispettiviNote
Pacchetti Turistici o Servizi Singoli Preacquisiti (74ter)totale delle fatture emesse (comprensive di IVA, cioè senza scorporo IVA)1-30 aprile 
74ter “anticipata”totale della fatture emesse (comprensive di IVA, cioè senza scorporo IVA) SOLO delle fatture per le quali il primo evento tra partenza ed incasso del saldo si è verificato dall’1 al 30 aprile1-30 aprilecaso tipico: fatture a Pubbliche Amministrazioni o Scuole che esigono fattura prima del pagamento/saldo
Servizi Singoli in IVA ordinariatotale delle fatture (senza IVA)1-30 aprile 
Fee/Diritti (fatture differite)totale delle fatture relative al periodo 1-30 aprile (senza IVA)1-15 maggiofatture emesse nel mese successivo per fee/diritti del mese precedente
Fee/Diritti (corrispettivi)tutti i corrispettivi (senza IVA)1-30 aprilesia elettronici che cartacei
Autofatture 74ter c.8provvigioni 1-30 aprilequalsiasiprovvigioni relative a pagamenti effettuati a Tour Operator dal 1 al 30 aprile

Vi ricordiamo i nostri precedenti articoli sul Decreto Rilancio:

e vi ricordiamo anche alcuni quesiti pubblicati in merito:

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