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DECRETO SOSTEGNI: come calcolare il contributo a fondo perduto

da | Mar 24, 2021 | Come gestire una pratica di...

Con il provvedimento prot. n. 77923/2021 di ieri, 23 marzo, l’Agenzia delle entrate ha diffuso i modelli, con le relative istruzioni, per la trasmissione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”).

La trasmissione dell’istanza può essere effettuata a partire dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021.

REQUISITI PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO

Per poter accedere al contributo devono essere rispettati i seguenti due requisiti:

  • aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro,
  • e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Sono invece esclusi dal contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni (03.2021)
  • i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 24.03.2021 (resta pertanto riconosciuto il contributo se la partita Iva è stata attivata nel 2020 o prima del 03.2021). Questa esclusione, tuttavia, non opera per gli eredi che hanno aperto una partita Iva dopo tale data per proseguire l’attività del de cuius, già titolare di partita Iva.

COME CALCOLARE IL CONTRIBUTO

Il contributo viene calcolato applicando una percentuale all’ammontare del fatturato.

Questa percentuale viene determinata sulla base dell’ammontare dei ricavi del 2019.

Attenzione quindi alle 2 differenti definizioni: fatturato (che viene utilizzato nel calcolo del contributo, moltiplicandolo per la percentuale di riferimento) e ricavi (che viene utilizzato per determinare la suddetta percentuale.

Quale è la differenza tra i due importi? Il Fatturato viene determinato (e prelevato) da un apposito rigo della dichiarazione IVA; I Ricavi vengono determinati (e prelevati) da un apposito rigo della dichiarazione dei redditi modello Unico. I due importi potrebbero essere differenti, a seconda che l’agenzia viaggi o il tour operator abbiano svolto determinate specifiche operazioni durante l’anno (ad esempio: la vendita di beni strumentali).

Come detto, la percentuale da applicare per calcolare il contributo a fondo perduto dipende dall’ammontare dei ricavi, essendo pari alle seguenti misure:

–   60% se i ricavi e compensi del 2019 (o, più precisamente, del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso alla data del 23.03.2021) non sono superiori a 100.000 euro,

–  50% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 100.000 euro ma non superiori a 400.000 euro,

–   40% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 400.000 euro ma non superiori a 1 milione di euro,

–   30% se i ricavi e compensi 2019 sono superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro,

–   20% se i ricavi o compensi 2019 sono superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

Come vengono calcolati i Ricavi?

Le istruzioni propongono la seguente tabella, indicando il campo della dichiarazione che assume rilievo.

Gli importi non devono essere ragguagliati ad anno, in caso di inizio dell’attività durante l’esercizio.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2020).

I soggetti che presentano i previsti requisiti possono comunque sempre beneficiare del contributo nella misura minima (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche).

Individuata la percentuale di contributo riconosciuta, questa deve essere applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato 2019 e l’ammontare medio mensile del fatturato 2020.

Come quantifico il contributo?
[(fatturato 2019 : 12) – (fatturato 2020 : 12)] x percentuale commisurata ai ricavimisura minima (1.000 euro/2.000 euro)
Come calcolo il fatturato?
Assumono rilievo tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, con data di effettuazione compresa nell’anno (devono essere incluse nel calcolo anche le eventuali cessioni dei beni ammortizzabili).Le note di variazione incidono sul calcolo se hanno data compresa nell’anno.I commercianti al minuto considerano l’ammontare globale dei corrispettivi dell’anno (al netto dell’Iva).Se il calcolo al netto dell’Iva può risultare difficoltoso (si pensi al regime del margine o alle operazioni effettuate in ventilazione), l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva.Gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva vanno sommati ai corrispettivi rilevanti ai fini Iva.

Nel caso in cui la partita Iva sia stata attivata dal 2019, l’importo del fatturato annuale deve essere diviso per il numero di mesi in cui l’attività è stata esercitatasenza calcolare il mese in cui la partita Iva è stata attivata.

Esempio di calcolo
Partita Iva attivata il 05.04.2019(fatturato 2019 : 8) – (fatturato 2020 : 12)

Se non risulta possibile calcolare l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno 2019 o dell’anno 2020 (ad esempio, perché la partita Iva è stata attivata dopo il 2019), non va indicato nell’istanza il fatturato medio mensile dell’anno, e lo stesso si intende quindi pari a zero.

E LE OPERAZIONI IN REGIME IVA 74TER?

Come sopra indicato, ai fini del calcolo del fatturato assumono rilievo le date di effettuazione delle operazioni.

Come noto (vedi numerosi nostri articoli presenti sul portale) le operazioni in regime IVA 74ter si considerano effettuate ai fini IVA nel momento in cui si verifica il primo evento tra la partenza del cliente o l’incasso del 100% del corrispettivo.

Non assumono quindi rilevanza le eventuali fatture emesse prima del verificarsi di uno dei suddetti eventi.

Qualora (come capita ad esempio per chi opera con la Pubblica Amministrazione: scuole, comuni, università, ecc.) siano state emesse fatture prima del verificarsi dell’incasso del saldo della pratica o della partenza del cliente, tali importi non dovranno essere considerati nel periodo di emissione della fattura, ma solo nel periodo nel quale si è verificato il primo evento tra la partenza del cliente o l’incasso del 100% del corrispettivo.

E LE OPERAZIONI IN REGIME IVA ORDINARIO?

Per questo tipo di operazioni, ai fini IVA, conta la data di emissione della fattura, indipendentemente da qualsiasi altro evento.

Quindi per le operazioni in regime IVA ordinario non dovranno essere effettuate verifiche particolari (dando per assodato, ovviamente, che le fatture siano state correttamente e tempestivamente emesse.

Si ricorda che soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 31.12.2018 devono segnalarlo nel modello, barrando la seguente casella.

In questo caso, infatti, per poter beneficiare del contributo non è necessario dimostrare la riduzione del fatturato, ragion per cui:

  • se l’ammontare medio mensile del fatturato 2020 è inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato 2019, il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di 1.000 -2.000 euro, se superiore);
  • se, invece, non vi è stata una riduzione del fatturato di almeno il 30%, il contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

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