L’art. 2, D.P.R. n. 322/1998 sancisce che le dichiarazioni dei redditi debbano essere trasmesse telematicamente:
- dalle persone fisiche e dalle società di persone o associazioni equiparate entro il 31 ottobre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta;
- dai contribuenti assoggettati all’IRES entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Si sottolinea che le scadenze di cui all’art. 2, D.P.R. n. 322/1998 non interessano le dichiarazioni presentate in occasione di operazioni straordinarie (liquidazioni, trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.), i cui termini di invio telematico rimangono stabiliti dagli artt. 5 e 5-bis, D.P.R. n. 322/1998.
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