Con l’inizio del “periodo dichiarativo” ovvero la compilazione dei modelli di dichiarazione riguardanti l’anno d’imposta 2020, si apre anche la stagione degli Isa, quegli indicatori sintetici di affidabilità fiscale giunti oramai alla terza edizione che hanno rimpiazzato l’ultraventennale disciplina dei precedenti studi di settore.
In attuazione della previsione contenuta nell’articolo 148 del DL 34/2020, che ha introdotto la possibilità di individuare ulteriori cause di esclusione dagli Isa per i periodi d’imposta 2020 e 2021, in data 2 febbraio 2021 è stato emanato il Decreto con il quale il Mef ha introdotto le seguenti fattispecie soggettive:
Nuove cause di esclusione (con obbligo di compilazione del modello Isa)
soggetti che per il periodo d’imposta 2020, rispetto al periodo d’imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi o dei compensi; soggetti che hanno aperto la partita iva dal 1° gennaio 2019; soggetti che esercitano, in via prevalente, le attività economiche individuate dai codici di attività riportati nell’allegato 1 del citato D.M. 2 febbraio 2021 (occorre tenere presente che questo allegato 1 - causa refuso - è stato “sostituito” dall’allegato 11 al D.M. 30 aprile 2021 di cui diciamo oltre). |
Successivamente, con un nuovo Decreto del Mef datato 30 aprile 2021 sono state individuate ulteriori fattispecie di esclusione dall’applicazione degli Isa, questa volta riconducibili a specifici codici di attività Ateco riportati nell’allegato 12 del citato D.M..
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