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Legge di bilancio 2021: gli articoli di interesse per agenzie viaggi e tour operator

da | Gen 12, 2021 | Circolari

La L. 178/2020, c.d. Legge di Bilancio per il 2021, è stata pubblicata sul S.O. n. 46/L della Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020. La Legge si compone di 20 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2021. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse per Agenzie Viaggi e Tour Operator.

ArticoloContenuto
Articolo 1, commi 10-15Esonero contributivo per nuove assunzioni under 36 Viene esteso, al fine di promuovere nuove assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017. L’esonero è riconosciuto in misura pari al 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il 36° anno di età. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. L’esonero spetta a condizione che il datore di lavoro non abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi ex L. 223/1991,nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L’agevolazione non si applica alle prosecuzioni di contratto e alle assunzioni di cui all’articolo 1, commi 106 e 108, L. 205/2017. Il beneficio è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, inoltre, l’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 1, commi 16-19Agevolazioni per l’assunzione femminile Nel biennio 2021-2022, per le assunzioni di donne lavoratrici, in via sperimentale, l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Per fruire dell’esonero, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L’agevolazione è concessa ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020 e l’efficacia è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue, all’autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 1, comma 83Rivalutazione beni di impresa Intervenendo sull’articolo 110, D.L. 104/2020, viene estesa la possibilità di rivalutazione anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.
Articolo 1, commi 95-96Finanziamenti agevolati per l’acquisti di attrezzature da parte delle pmi Viene modificata la modalità di erogazione dei contributi previsti per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software e in tecnologie digitali previsti dall’articolo 2, D.L. 69/2013, stabilendo che il Mise li erogherà, a prescindere dall’importo, in unica soluzione. Per l’anno 2021 l’autorizzazione di spesa è incrementata di 370 milioni di euro. Nuova Sabatini É confermata l’eliminazione della soglia di 200.000 euro entro la quale è prevista l’erogazione in unica soluzione (anziché in 6 quote annuali) dell’agevolazione c.d. “Sabatini-ter” di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 69/2013, consistente nell’erogazione di un contributo a parziale copertura degli interessi relativi al finanziamento per l’acquisto/acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte delle PMI. L’eliminazione della predetta soglia consente l’erogazione del contributo in un’unica soluzione a favore delle pmi beneficiarie indipendentemente dall’importo del finanziamento (ad oggi prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro). Come evidenziato nella citata Relazione illustrativa al DdL, ciò determina vantaggi: – in termini di efficienza/efficacia/economicità/rapidità nella gestione dello strumento; – per le imprese beneficiarie che potranno incassare l’intero contributo subito dopo l’avvenuta realizzazione dell’investimento.
Articolo 1, commi 97-103Imprenditoria femminile Viene istituito il Fondo a sostegno dell’impresa femminile, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato al fine di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell’imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Il Fondo sostiene: a) interventi per sostenere l’avvio dell’attività, gli investimenti e il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese femminili, con specifica attenzione ai settori dell’alta tecnologia. In particolare, gli interventi possono consistere in: – contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili, con particolare attenzione alle imprese individuali e alle attività libero-professionali in generale e con specifica attenzione a quelle avviate da donne disoccupate di qualsiasi età; – finanziamenti senza interesse, finanziamenti agevolati e combinazione di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili; – incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l’integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’80% della media del circolante degli ultimi 3 esercizi; – percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; – investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative di cui all’articolo 25, D.L. 179/2012, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all’articolo 4, D.L. 3/2015, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali; – azioni di comunicazione per la promozione del sistema imprenditoriale femminile italiano e degli interventi finanziati attraverso le presenti norme; b) programmi e iniziative per la diffusione della cultura imprenditoriale tra la popolazione femminile; c) programmi di formazione e orientamento verso materie e professioni in cui la presenza femminile deve essere adeguata alle indicazioni di livello dell’Unione Europea e nazionale. Tali interventi di cui alle lettere b) e c), possono consistere nelle seguenti azioni: – iniziative per promuovere il valore dell’impresa femminile nelle scuole e nelle Università; – iniziative per la diffusione di cultura imprenditoriale tra le donne; – iniziative di orientamento e formazione verso percorsi di studio nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche; – iniziative di sensibilizzazione verso professioni tipiche dell’economia digitale; – azioni di comunicazione per diffondere la cultura femminile d’impresa e promuovere i programmi finanziati ai sensi delle presenti norme. Con decreto Mise, di concerto con il Mef e con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanarsi entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2021, è determinata la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo.
Articolo 1, comma 206Estensione garanzie Sace Le garanzie Sace come previste dall’articolo 1, D.L. 23/2020, vengono estese al 30 giugno 2021; inoltre, viene esteso l’ambito di utilizzo del finanziamento che può essere destinato al rimborso di finanziamenti nell’ambito di operazioni di rinegoziazione del debito accordato in essere dell’impresa beneficiaria purché il finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo in misura pari almeno al 25% dell’importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.
Articolo 1, comma 207Sospensione termini cambiali, vaglia cambiari e altri titoli Viene previsto che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 11, D.L. 23/2020. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Infine, non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.
Articolo 1, comma 208Dichiarazione sostitutiva per la richiesta di nuovi finanziamenti Modificando quanto previsto dall’articolo 1-bis, D.L. 23/2020, le richieste di nuovi finanziamenti devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, in cui venga attestato, tra l’altro, la conoscenza che, a eccezione dell’eventuale quota destinata al rimborso di finanziamenti erogati dai medesimi soggetti finanziatori ai sensi dell’articolo 1, comma 1, D.L. 23/2020, i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul c/c dedicato i cui dati sono contestualmente indicati
Articolo 1, comma 209Misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni Introducendo il nuovo articolo 1-bis.1, D.L. 23/2020, viene previsto che, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, Sace rilascia le garanzie previste dal precedente articolo 1, alle medesime condizioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), sempre D.L. 23/2020, e per i medesimi importi massimi garantiti ivi previsti, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, L. 662/1996, in favore di imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499, determinato sulla base delle unità di lavoro anno e non riconducibili alle categorie di imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese. Alle presenti garanzie non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, lettera l), 7 e 8, D.L. 23/2020 e si provvede ai sensi della procedura semplificata.
Articolo 1, comma 213Sostegno finanziario pmi Viene esteso, fino al 30 giugno 2021, il sostegno finanziario previsto dall’articolo 56, D.L. 18/2020 e dall’articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. 23/2020, in materia di Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, alle società di agenti in attività finanziaria, società di mediazione creditizia e società disciplinate dal D.Lgs. 385/1993 (Tub), identificate dal codice Ateco K 66.21.00.
Articolo 1, commi 263-264Rafforzamento patrimoniale pmi Viene esteso al 30 giugno 2021 il credito di imposta di cui all’articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020, pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% (50% per gli aumenti di capitali effettuati nel I semestre 2021) dell’aumento di capitale effettuato, nonché la possibilità di cui al successivo comma 12 di sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società di cui sopra, con un massimo di 250 dipendenti, per un ammontare massimo pari al minore importo tra 3 volte l’ammontare dell’aumento di capitale deliberato e il 12,5% dell’ammontare dei ricavi. Viene, inoltre, previsto che le misure di cui sopra si rendono applicabili anche alle imprese, non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale purché il decreto di omologa sia stato già adottato alla data di presentazione dell’istanza ovvero alla data di approvazione del bilancio e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all’interno dei piani di rientro e rateizzazione. Il credito di imposta, per espressa previsione normativa è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Le presenti modifiche si applicano alle istanze presentate successivamente al 31 dicembre 2020.
Articolo 1, comma 266Deroghe al codice civile in materia di riduzione del capitale Viene integralmente sostituito l’articolo 6, D.L. 23/2020 prevedendo che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5, e 6 e 2482-ter, cod. civ. e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n.4), e 2545-duodecies, cod. civ.. Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 di cui agli articoli 2446, comma 2 e 2482-bis, comma 4, cod. civ., è posticipato al quinto esercizio successivo. A tal fine, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nelle ipotesi di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ., l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell’esercizio di cui sopra. L’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve procedere alle deliberazioni di cui agli articoli 2447 o 2482-ter, cod. civ.. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies, cod. civ.. Le perdite devono essere distintamente indicate nella Nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Articolo 1, comma 279Rinnovi e proroghe di contratti a termine senza obbligo di causale Fino al 31 marzo 2021 i contratti a termine (anche in somministrazione) possono essere prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi (e nel limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta anche in assenza delle causali previste dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015.
Articolo 1, comma 302-303Integrazioni salariali Covid-19 Si prevede la proroga degli ammortizzatori sociali Covid-19 per ulteriori 12 settimane dal 1° gennaio 2021. In particolare, i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e del trattamento di integrazione salariale in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, per una durata massima di 12 settimane. Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga. Con riferimento a tali periodi, le predette 12 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12, D.L. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane. Le domande di accesso devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge che si ricorda è gennaio 2021. In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono rinviati al trentesimo giorno successivo al 1° gennaio 2021, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente i predetti termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Articolo 1, comma 306-308Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati (con esclusione del settore agricolo) che non richiedano le 12 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 300, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all’Inail. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 12, D.L. 137/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e, contestualmente, presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge di Bilancio 2021. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dal beneficio. Per la piena operatività dell’agevolazione è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 1, comma 309Divieto di licenziamento Viene prorogato al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). È altresì confermata la sospensione delle procedure ex articolo 7, L. 604/1966. Le deroghe previste, di fatto, coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società, senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo; a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1, D.Lgs. 22/2015. Sono, altresì, esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Articolo 1, commi 595-596Modifica regime locazioni brevi Il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, D.L. 50/2017, con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2021, è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale ai sensi dell’articolo 2082, cod. civ., conseguentemente viene abrogato il comma 3-bis dell’articolo 4, D.L. 50/2017. Le disposizioni si applicano anche ai contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o tramite soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.
Articolo 1, comma 599-601Esenzione prima rata Imu 2021 Per il 2021 non è dovuta la prima rata dell’Imu relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei B&B, dei residence e dei campeggi a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate; c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate. L’esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final.
Articolo 1, comma 602Credito di imposta locazioni Il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020 viene prorogato al 30 aprile 2021 ed esteso alle agenzie di viaggio e i tour operator.
Articolo 1, comma 608Bonus pubblicità Per mezzo del nuovo comma 1-quater dell’articolo 57-bis, D.L. 50/2017, il credito di imposta pubblicità, per gli anni 2021 e 2022, è concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Articolo 1, commi 1051-1064Transizione 4.0 Viene riconosciuto un credito di imposta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. La fruizione del credito è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Sono ammessi all’agevolazione anche gli esercenti arti e professioni limitatamente ai beni diversi da quelli di cui all’allegato A e B alla L. 232/2016. L’investimento deve essere fatto a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Soggetti esclusi Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale di cui al R.D. 267/1942, D.Lgs. 14/2019 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Parimenti escluse sono le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001. Interventi agevolabili Gli investimenti agevolabili sono quelli in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, a eccezione: – dei beni indicati all’articolo 164, comma 1, Tuir; – dei beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%; – dei fabbricati e delle costruzioni, – dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla L. 208/2015; – dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti. Investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 Per gli investimenti effettuati: – in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro e – in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro – a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), Tuir. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. La misura del credito d’imposta è elevata al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell’articolo 18, L. 81/2017. Per gli investimenti effettuati: – in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016; – a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d’imposta è riconosciuto: a) nella misura del 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, b) nella misura del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro, e c) nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Investimenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 Per gli investimenti effettuati: – in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, – in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro – a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 6%. Per gli investimenti effettuati: – in beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016, – a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione il credito d’imposta è riconosciuto: a) nella misura del 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; b) nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e – nella misura del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Investimenti in beni dell’allegato B, L. 232/2016 Per gli investimenti aventi a oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla L. 232/2016, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni di cui all’allegato B mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza. Utilizzo del credito di imposta Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 241/1997, in 3 quote annuali di pari importo: – a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni per gli investimenti in beni non ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016; – a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016. Per gli investimenti in beni strumentali diversi da quelli di cui all’allegato A alla L. 232/2016, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un’unica quota annuale. Nel caso in cui l’interconnessione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante. Non si applicano i limiti di cui: – all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007; – all’articolo 34, L. 388/2000; – all’articolo 31, D.L. 78/2010. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto. Comunicazione al Mise Al solo fine di consentire al Mise di valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure, le imprese effettuano una comunicazione al Mise. Decadenza Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 1, commi 35 e 36, L. 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi. Adempimenti successivi Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative. Per quanto riguarda gli investimenti in beni ricompresi nell’allegato A e B alla L. 232/2016, bisogna produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui sopra e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Limitatamente ai beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia di cui sopra può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000. L’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle verifiche può richiedere al Mise il proprio parere.
Articolo 1, commi 1109-1115Adempimenti relativi alla fattura elettronica e relativo sistema sanzionatorio Di seguito si elencano gli interventi relativi alla fatturazione elettronica che hanno, per espressa previsione normativa tutti decorrenza 1° gennaio 2021. Adempimenti Modificando l’articolo 2, D.Lgs. 127/2015, viene previsto che la memorizzazione elettronica e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti è effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione. Viene fatto slittare al 1° luglio 2021, la possibilità per i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22, D.P.R. 633/1972, che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3, D.P.R. 633/1972, che consentono la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, di assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Viene abrogata la previsione per cui ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica e ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997. Infine, per effetto dell’abrogazione del suddetto comma 6, viene modificato il successivo comma 6-ter, prevedendo che non si applicano le sanzioni di cui agli articoli 6, comma 2-bis, 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis, e 12, commi 2 e 3, D.Lgs. 471/1997. Modifiche al sistema sanzionatorio per la fatturazione elettronica Viene modificato l’articolo 6, D.Lgs. 471/1997 introducendo il nuovo comma 2-bis ai sensi del quale nel caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative, la sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica degli strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da 250 a euro 2.000. Intervenendo sul comma 3, viene ridotta dal 100 al 90% dell’imposta la sanzione in caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali. Infine, viene allineato il comma 4, prevendendo che anche per i casi di cui al nuovo comma 2-bis la sanzione minima è pari a 500 euro. Sanzioni per invio di dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri Viene modificato l’articolo 11, D.Lgs. 471/1997, introducendo il nuovo comma 2-quinquies con cui è previsto che per l’omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di 100 euro per ciascuna trasmissione e non si applica l’articolo 12, D.Lgs. 472/1997. Modificando il comma 5, viene previsto che la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.000 euro si applica anche all’omessa installazione degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei dati, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione. Infine, viene previsto che, salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera i suddetti strumenti, o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere i doveri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 12.000 euro. Estensione regime sanzioni accessorie Modificando l’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 471/1997, è previsto che le sanzioni ivi contemplate si applicano anche nelle ipotesi di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, D.Lgs. 127/2015, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. Inoltre, ai sensi del nuovo comma 3, le sanzioni ivi contenute si applicano anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all’articolo 2, comma 4, D.Lgs. 127/2015, salve le procedure alternative adottate. Sanzioni per omessa memorizzazione Modificando l’articolo 13, comma 1, lettera b quater), D.Lgs. 471/1997, le sanzioni ivi previste si applicano anche in caso di omessa memorizzazione o di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.
Articolo 1, commi 1122-1123Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni Viene riproposta anche per il 2021 la possibilità di procedere alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni detenuti al 1° gennaio 2021 non in regime di impresa ai fini del calcolo dell’eventuale plusvalenza. A tal fine la perizia di stima deve essere eseguita entro il 30 giugno 2021 e entro tale data dovrà essere versata l’imposta sostitutiva o la prima rata. Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono individuate, sia per i terreni sia per le partecipazioni all’11% del valore periziato.

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