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Lotteria degli scontrini in Agenzia Viaggi?

da | Dic 10, 2019 | Circolari

Si ricorda che anche le agenzie viaggi aperte al pubblico sono sottoposte all’obbligo di accettazione del “codice lotteria” al fine della partecipazione dei clienti alla “lotteria degli scontrini” (art. 1, c. 540-544, L. 232/2016).

La norma sopra citata, infatti, prevede che:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=6&art.idArticolo=1&art.versione=1&art.codiceRedazionale=16G00242&art.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&art.idGruppo=1&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=1&art.flagTipoArticolo=0

540. A decorrere  dal  1º  gennaio  2018  i  contribuenti,  persone
fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano  acquisti
di beni o servizi, fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa,  arte
o professione, presso esercenti che hanno optato per la  trasmissione
telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma  1,  del
decreto legislativo  5  agosto  2015,  n.  127,  possono  partecipare
all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria
nazionale.  Per  partecipare  all'estrazione  e'  necessario  che   i
contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice
fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia  delle
entrate i dati  della  singola  cessione  o  prestazione  secondo  le
modalita' di  cui  ai  commi  3  e  4  dell'articolo  2  del  decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al  comma  540
e' consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti  di  beni  o
servizi, effettuati fuori dell'esercizio di attivita' d'impresa, arte
o professione, documentati con fattura, a condizione che  i  dati  di
quest'ultima  siano  trasmessi  telematicamente   all'Agenzia   delle
entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122,  ovvero  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3,   del   decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  542. Al fine di incentivare l'utilizzo di  strumenti  di  pagamento
elettronici da parte dei consumatori, la probabilita' di vincita  dei
premi di cui al comma 540 e' aumentata del  20  per  cento,  rispetto
alle  transazioni  effettuate  mediante  denaro  contante,   per   le
transazioni  effettuate  attraverso  strumenti  che   consentano   il
pagamento con carta di debito  e  di  credito,  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. 
  543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, a
decorrere dal 1º marzo 2017, la lotteria nazionale e' attuata,  senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello  Stato,  in  via  sperimentale
limitatamente agli acquisti di beni o servizi,  fuori  dell'esercizio
di  attivita'  d'impresa,  arte   o   professione,   effettuati   dai
contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio  dello  Stato,
mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito  e
di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127. 
  544. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e' emanato,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un regolamento disciplinante  le  modalita'  tecniche  relative  alle
operazioni di estrazione, l'entita' e il numero  dei  premi  messi  a
disposizione,  nonche'  ogni  altra   disposizione   necessaria   per
l'attuazione della lotteria. 

In particolare tale eventualità è relativa a tutti i clienti persone fisiche private (cioè non esercenti attività d’impresa, arte o professione) che desiderano partecipare alla lotteria degli scontrini e comunicano il proprio “codice lotteria”: tale elemento dovrà essere abbinato al corrispettivo elettronico oggetto di invio telematico all’Agenzia delle Entrate.

In sede di conversione del DL fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 (in definizione in questi giorni) tale obbligo di inserimento del “codice lotteria” verrà probabilmente prorogato al 1 luglio 2020, con abolizione delle sanzioni per la mancata accettazione del “codice lotteria”, variabili da 100,00 a 500,00 euro.

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