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NOVITÀ E DECORRENZE 2021 PER LE DISCIPLINE DI FATTURA ELETTRONICA E CORRISPETTIVI TELEMATICI

da | Gen 13, 2021 | Circolari

Complice anche la situazione emergenziale in atto, tanto la disciplina della fatturazione elettronica quanto quella dei corrispettivi telematici stentano a trovare una definitiva consacrazione. Infatti, sono ancora diversi gli aspetti che per effetto di proroghe e/o modifiche legislative devono ancora trovare una applicazione, per così dire, “a regime”.

Vediamo, pertanto, di riepilogare di seguito quegli obblighi e quelle procedure che, per effetto dei diversi provvedimenti emanati nel corso del 2020, hanno trovato un’applicazione differita solo a partire dal 1° gennaio 2021 e quelle che al contrario troveranno piena decorrenza solo nel corso del 2021 (o, in taluni casi, addirittura dal 1° gennaio 2022 come nel caso dell’esterometro).

Obbligatorie dal 1° gennaio 2021 le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica

Come ampiamente ricordato in precedente informativa entrano in vigore, obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2021, le nuove specifiche tecniche che riguardano il formato Xml della fattura elettronica descritte nell’allegato al provvedimento prot. n. 99922 del 28 febbraio 2020, come integrato dal successivo provvedimento prot. n. 166579/2020.

Le modifiche, che interessano sia il codice tipo-documento (codice TD) che il codice natura IVA dell’operazione (codice N), si propongono l’obiettivo di intercettare le molteplici situazioni di operazioni nelle quali l’Iva non trova esplicita evidenza in fattura (non imponibili, non territoriali, etc.) o in relazione alle quali trovano applicazione particolari regole di assolvimento del tributo (inversione contabile o reverse charge), ai fini del loro futuro inserimento del modello Iva precompilato messo a disposizione da parte dell’Agenzia delle entrate.

Al via dal 1° gennaio 2021 l’obbligo generalizzato di adozione del Registratore Telematico

Esaurito il semestre di proroga previsto dall’articolo 104, Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), parte dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per i commercianti al minuto di provvedere all’acquisto e attivazione del Registratore Telematico (RT). Va a tal proposito ricordato che anche in vigenza dell’obbligo generalizzato di messa in uso del registratore telematico la trasmissione dei corrispettivi potrà, in alternativa, essere effettuata anche tramite la procedura web gratuita predisposta dall’Agenzia delle entrate, alla voce “documento commerciale online”, presente nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

Viene meno, quindi, la modalità alternativa al registratore telematico che fino al 31 dicembre 2020 permetteva l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (certificati tramite ricevute fiscali ovvero tramite il vecchio registratore di cassa) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione tramite apposita funzione presente nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate.

Decorrenza aprile 2021 per il nuovo tracciato di invio dei corrispettivi telematici

Sempre in tema di corrispettivi telematici l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento direttoriale n. 389405 dello scorso 23 dicembre 2020, ha disposto la proroga al prossimo 1° aprile 2021 per adeguarsi al nuovo tracciato telematico per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (versione 7.0 del giugno 2020). Fino a quella data, pertanto, sarà possibile trasmettere i dati attraverso la versione precedente (6.0).

Tra gli obiettivi del nuovo tracciato si segnalano la miglior gestione di particolari tipologie di operazioni quali quelle caratterizzate da corrispettivo non riscosso e quelle per le quali viene emesso prima il documento commerciale e successivamente anche la fattura elettronica.

Parte dal 1° gennaio 2021 la procedura di liquidazione dell’imposta di bollo virtuale sulle FE

È partita dal 1° gennaio 2021, in virtù della proroga disposta con l’articolo 143 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), anche la nuova procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche con la quale l’Agenzia delle entrate potrà verificare la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

Regole 2021 (sintesi)
Sulla base dei dati in proprio possesso l’Agenzia procede, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture elettroniche trasmesse a mezzo SdI “che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta”.Il cedente/prestatore o intermediario delegato vengono informati con modalità telematiche entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre.laddove l’interessato ritenga che, in relazione a una o più fatture integrate dall’Agenzia, non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo, potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo.

Inoltre, con il Decreto Mef del 4 dicembre 2020 è stato previsto, sempre con decorrenza 1° gennaio 2021, il differimento dei termini ordinari per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Per effetto delle nuove previsioni viene quindi stabilito che il pagamento dell’importo dovuto, relativo alle fatture elettroniche emesse nel primo, terzo e quarto trimestre solare, deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo. Il versamento dell’imposta dovuta, invece, sulle fatture elettroniche relative al secondo trimestre solare deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo.

Le nuove scadenze 2021 dell’imposta di bollo sulle FE
1° trimestre31 maggio 2020
2° trimestre30 settembre 2020
3° trimestre30 novembre 2020
4° trimestre28 febbraio 2021

Va altresì ricordato che, in un’ottica di semplificazione, il versamento dell’imposta di bollo può essere effettuato senza applicazione di interessi e sanzioni:

  • per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi 250 euro;
  • per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno non superi, complessivamente, 250 euro.

Nuovo rinvio a febbraio/marzo 2021 per la lotteria degli scontrini

Sulla base di quanto previsto dall’articolo 141, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) la cosiddetta “lotteria degli scontrini” (concorso a premi al quale i privati consumatori avranno accesso a fronte di acquisti effettuati presso commercianti al minuto) avrebbe dovuto trovare applicazione, dopo diverse proroghe, già dallo scorso 1° gennaio 2021.

È invece con il recente D.L. 183/2020 (il cosiddetto “Milleproroghe”) che si rimanda ad un Provvedimento congiunto tra Agenzia delle Dogane e monopoli e Agenzia delle entrate, da emanarsi entro e non oltre il prossimo 1° febbraio 2021, al fine di prevedere:

  • la definizione delle modalità di estrazione e dell’entità dei premi messi in palio;
  • la definizione delle disposizioni necessarie all’avvio della lotteria.

Sempre con il citato decreto Milleproroghe viene conseguentemente differito al 1° marzo 2021 il termine a partire dal quale i consumatori potranno segnalare la mancata acquisizione del codice lotteria da parte degli esercenti (si tratta di quel fastidioso strumento di delazione fortemente criticato dall’opinione pubblica che il legislatore ha tuttavia deciso di mantenere).

Da ultimo, con la recente legge di Bilancio per l’anno 2021 (L. 178/2020), e più precisamente al comma 1095 del provvedimento, si è prevista la limitazione della partecipazione al concorso a premi dei soli acquisti effettuati mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico.

Scade il 28 febbraio 2021 il termine per l’adesione ai servizi di consultazione dell’Agenzia

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018 sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori Iva, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute. In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori Iva – anche per il tramite di un intermediario appositamente delegato – ovvero al consumatore finale, di aderire espressamente al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”. Dopo diversi provvedimenti di proroga, con il provvedimento direttoriale n.311557 del 23 settembre 2020 l’Agenzia, essendo ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative e come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali, ha disposto un’ulteriore proroga fino al 28 febbraio 2021 del periodo durante il quale sarà possibile effettuare l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Ampliato il termine di registrazione per le fatture dei contribuenti trimestrali

Sempre la Legge di Bilancio per l’anno 2021 (L. 178/2020), al comma 1102, introduce una novità per i contribuenti che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale e che versano l’eventuale debito da essa emergente entro il giorno 16 del secondo mese successivo al compimento del trimestre di riferimento (con l’eccezione, ovviamente, dell’ultimo trimestre dell’anno per il quale il termine di versamento coincide con quello di versamento del saldo derivante dal modello dichiarativo annuale, ossia il 16 marzo).

Fino ad oggi la registrazione delle fatture emesse, disciplinata dall’articolo 23, D.P.R. 633/1972 così come modificato dall’articolo 12, D.L. 119/2018, andava effettuata entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (ad esempio, una fattura emessa il 21 gennaio, avrebbe dovuto essere registrata entro e non oltre il termine del 15 febbraio). Con l’obiettivo di semplificare gli adempimenti dei predetti contribuenti trimestrali e al fine di tenere conto del fatto che i termini previsti per effettuare la liquidazione dell’Iva dei contribuenti di minori dimensioni sono ben maggiori rispetto ai termini previsti per la registrazione delle fatture emesse il legislatore, attraverso una modifica della previsione contenuta nell’articolo 7, D.P.R. 542/1999, si stabilisce che la registrazione contabile delle fatture attive debba essere effettuata entro un termine più ampio e cioè “entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni”. Vediamo con un esempio.

Esempio 
Un contribuente che effettua ai fini Iva una prestazione di servizi in data 25 marzo 2021 potrà, in virtù delle recenti disposizioni di semplificazione, registrare la relativa fattura elettronica emessa entro il termine ultimo del 30 aprile 2021. L’imposta relativa a tale fattura comunque concorre alla liquidazione del primo trimestre del 2021, il cui termine di versamento scade il successivo 17 maggio 2021 (posto che il giorno 16 cade di domenica).

Abolizione dell’esterometro dal 2022

Con le previsioni contenute nei commi 1103 e 1104 dell’articolo 1, L. 178/2020 (legge di Bilancio per l’anno 2021) il legislatore dispone l’abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere (il cosiddetto “esterometro”) a far data dal 2022. Dal 1° gennaio del prossimo anno, infatti, la trasmissione delle operazioni che fino a fine 2021 andranno a confluire nell’esterometro, avverrà esclusivamente attraverso il Sistema di interscambio, lo stesso canale utilizzato per le fatture elettroniche.

Con riferimento alle medesime operazioni:

  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.

Sotto il profilo sanzionatorio, l’omessa o errata trasmissione dei dati verrà punita con una sanzione di 2 euro per ciascuna fattura (entro il limite di 400 euro mensili), ridotta alla metà (con tetto di 200 euro mensili) se l’invio avviene nei 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Debutto nel 2021 per le bozze “precompilate” dei registri Iva

Con l’articolo 142, Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) viene modificata la previsione contenuta nell’art.4 del D.Lgs. 127/2015 al fine di stabilire il rinvio a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021:

  • del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, anche della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021;
  • del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021.

Con il comma 1106 dell’articolo 1, L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l’anno 2021) viene ulteriormente modificato l’articolo 4 del citato D.Lgs. 127/2015 al fine di prevedere che al fine di reperire i dati per produrre i citati documenti l’Agenzia possa fare riferimento anche a “ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria” e che per convalidare o integrare i dati messi a disposizione dall’Agenzia gli intermediari abilitati debbano necessariamente essere “in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica”.

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