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RIEPILOGO REGOLE UTILIZZO DENARO CONTANTE

da | Feb 18, 2019 | Circolari

Limite utilizzo contante: euro 3.000,00

L’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 231/2007 dispone che:

  • è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, “siano esse persone fisiche o giuridiche”, di importo pari o superiore a 3.000 euro;
  • il trasferimento che eccede il limite dei 3.000 euro, “quale che ne sia la causa o il titolo”, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono “artificiosamente frazionati”;
  • tuttavia, anche a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 90/2017, comunemente si ritiene che resti ferma la possibilità di operazioni frazionate di importo inferiore alla soglia, laddove previsto dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali (ad esempio, le vendite a rate);
  • fatta eccezione per i money transfer e salve alcune precisazioni per assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a 1.000 euro che dovranno riportare (oltre a data e luogo di emissione, importo e firma) l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”.

Limite utilizzo contante: euro 15.000,00 per operazioni legate al turismo

Deroghe specifiche vengono previste per le operazioni legate al Turismo: in particolare dal 1 gennaio 2019 viene innalzato a 15.000 euro il limite all’utilizzo del contante:

  • da parte dalle persone fisiche non italiane e non residenti nel territorio dello Stato,
  • per l’acquisto di beni e di prestazioni legate al turismo effettuati presso soggetti che effettuano il commercio al minuto o applicano il regime Iva di cui all’articolo 74-ter, D.P.R. 633/1972, a condizione che il cedente e/o prestatore:
    • all’atto dell’effettuazione dell’operazione acquisiscano fotocopia del passaporto del cessionario/committente e autocertificazione dello stesso di non essere cittadino italiano e non residente in Italia,
    • nel primo giorno feriale successivo all’operazione versino il denaro in un c/c intestato a proprio nome, presso un istituto finanziario, allegando copia della ricevuta della comunicazione preventiva, anche in via telematica, all’Agenzia delle entrate in cui è indicato il conto che si intende utilizzare.

Si ricorda che fino al 31/12/2018 per gli stranieri UE vigeva il limite di 3.000 euro (come per i cittadini italiani), mentre per gli stranieri extra UE il limite era di 10.000 euro.

Assegni e clausola di “non trasferibile”

Gli assegni privi della clausola “non trasferibile” vengono considerati assimilabili ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l’incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio e dell’evasione fiscale.

E’ possibile farsi rilasciare dagli istituti di credito assegni privi della clausola “non trasferibile” a seguito di apposita richiesta formulata per iscritto e quindi sarà possibile:

  • utilizzare tali moduli di assegni esclusivamente per importi inferiori a 1000 euro, apponendovi il nominativo del beneficiario,
  • utilizzare i moduli di assegni per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente previa apposizione, da parte del traente, all’atto di emissione dell’assegno, della dicitura “non trasferibile” e del nominativo del beneficiario.

Si ricorda che in caso di emissione di assegni di importo superiore a 999,00 euro e fino a 30.000,00 euro senza clausola di non trasferibilità, ma che non siano in alcun modo riconducibili ad ipotesi di riciclaggio finanziario, le sanzioni applicabili sono state significativamente ridotte a partire dal 24 ottobre 2018 e sono quantificabili in una sanzione minima pari al 10% dell’importo trasferito in violazione di legge.

Al di fuori di questi estremi, invece, si ricorda che la sanzione per la mancanza della clausola di non trasferibilità varia da un minimo di 3.000 a un massimo di 50.000 euro (aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 250.000 euro).

Contante e divieto di pagamento stipendi

A margine si ricorda che dallo scorso 1° luglio 2018 non è più consentito, ai datori di lavoro privati e ai committenti, pagare la retribuzione ed i compensi (o loro acconti) in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.

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