La legge di Bilancio per l’anno 2026, legge 199/2025 ai commi dal 140 al 142 prevede che a partire dalle provvigioni corrisposte dal 1° marzo 2026 viene esteso l’obbligo di operare la ritenuta d’acconto sui compensi per intermediazione da parte di agenzie di viaggio e turismo; agenti, raccomandatari e mediatori marittimi e aerei; agenti e commissionari di imprese petrolifere per le prestazioni ad esse rese direttamente.
Dalla suddetta data viene, quindi, eliminato il regime di esonero previsto dall’articolo 25-bis, Dpr 600/1973.
1. Cosa cambia dal 1° marzo 2026
Dal 1° marzo 2026, sulle commissioni/provvigioni riconosciute ad ADV e TO si applica la ritenuta d’acconto prevista dall’art. 25-bis DPR 600/1973.
In pratica:
- chi paga la commissione (Tour Operator, fornitore, committente italiano)
- trattiene una quota a titolo di anticipo delle imposte
- e la versa allo Stato.
2. A quanto ammonta la ritenuta
L’aliquota è sempre 23%, ma non si applica sull’intera commissione. La base di calcolo cambia in base alla struttura dell’Agenzia Viaggi / Tour Operator.
Caso 1 – ADV/TO con dipendenti o collaboratori abituali
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