• obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi?
• oppure e' applicabile la disciplina e-commerce di esenzione certificazione dei corrispettivi vs. privati? fermi restando ovviamente gli adempimenti in sede di registrazione su registro dei corrispettivi.
Esenzione per le attività online: Alle operazioni riconducibili all’e-commerce indiretto, caratterizzate dalla consegna materiale dei beni attraverso i canali tradizionali (posta, corriere, ecc.), si applica, la disciplina delle vendite per corrispondenza. Questo se il cliente è un “privato consumatore“.
Per questa ragione, secondo la Risoluzione n. 274/E/2009 dell’Agenzia delle Entrate, le corrispondenti operazioni non sono soggette:
· All’obbligo di emissione della fattura. Salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione della cessione. Come previsto dall’articolo 22, comma 1, n. 1), del DPR n. 633/72;
· All’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale. Poiché opera l’esonero di cui all’articolo 2, lettera oo), del DPR n. 696/1996.
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