Il D.L. 23 del 8 aprile 2020 (Decreto Liquidità)
interviene sui termini di versamento delle imposte, introducendo ulteriori
differimenti rispetto a quelli già previsti dagli articoli 61 e 62, D.L. 18/2020
(Decreto Cura Italia). Tali disposizioni, in particolare, sono contenute
nell’articolo 18.
I nuovi differimenti
A differenza di quanto previsto dalle disposizioni
contenute nel D.L. 18/2020, l’articolo 18, ai commi 1 e 2, stabilisce un
differimento potenzialmente di più ampia portata, visto che è applicabile
indipendentemente dalla dimensione del soggetto.
È però prevista la verifica di un requisito: per
fruire del differimento è necessario dimostrare una riduzione del volume di
fatturato o dei corrispettivi dei mesi di marzo e aprile rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente, riduzione che dipende dalla dimensione del
soggetto:
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