Inviti al contraddittorio e contestazioni sui contributi Covid
Negli ultimi mesi molte imprese stanno ricevendo inviti al contraddittorio e schemi di atto riguardanti l’utilizzo in compensazione delle perdite fiscali maturate negli anni della pandemia.
Le contestazioni non mettono in discussione la spettanza dei contributi a fondo perduto, ma la possibilità di riportare integralmente le perdite maturate in quegli esercizi.
Secondo gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, i contributi percepiti durante il Covid andrebbero qualificati come “proventi esenti”, con conseguente riduzione della perdita riportabile ai sensi dell’articolo 84, comma 1, del TUIR.
In altre parole, per il Fisco l’impresa avrebbe goduto di un “doppio beneficio”: il contributo non tassato e la perdita pienamente riportabile.
In questa fase delicata, lo Studio Benedetti Commercialisti, specializzato in consulenza ad Agenzie Viaggi, Tour Operator e imprese del settore turistico, può assistere le aziende nel contenzioso con l’Amministrazione finanziaria o nell’esame degli atti ricevuti dall’Agenzia delle Entrate.
Maggiori informazioni sul sito: www.studiobenedetti.eu.
Cosa dice la legge: contributi “esclusi”, non “esenti”
La posizione dell’Amministrazione è però giuridicamente discutibile.
Le norme istitutive dei contributi emergenziali – e in particolare l’articolo 10-bis del decreto-legge 137/2020 (Decreto Ristori) – stabiliscono che tali somme «non concorrono alla formazione del reddito imponibile né alla base imponibile IRAP» e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Ciò significa che i contributi vanno qualificati come proventi esclusi, non esenti.
Solo i proventi esenti, infatti, riducono la perdita riportabile.
La dottrina e la giurisprudenza (tra cui la risoluzione 126/E del 2005) hanno chiarito che la limitazione dell’art. 84 si applica solo in presenza di proventi espressamente dichiarati “esenti” dalla legge.
L’interpretazione adottata dall’Agenzia, dunque, non trova fondamento normativo e si traduce in una penalizzazione per molte imprese.
Per una valutazione personalizzata del proprio caso, lo Studio Benedetti Commercialisti può fornire un parere tecnico e un’analisi dettagliata degli atti ricevuti dalle Entrate, individuando le strategie difensive più efficaci (www.studiobenedetti.eu).
Il caso delle agenzie di viaggio e dei tour operator
Il comparto turistico è quello in cui questa disputa assume effetti più gravi.
Agenzie di viaggio e tour operator hanno registrato nel 2020 e 2021 crolli di fatturato superiori all’80%, sospensioni forzate dell’attività e annullamenti massicci di prenotazioni.
Per compensare tali perdite, il legislatore ha istituito una serie di contributi a fondo perduto specifici, tra cui:
- i contributi per agenzie e tour operator previsti dall’art. 182 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio);
- i successivi rifinanziamenti e integrazioni (D.M. 11 agosto 2021, D.M. 24 agosto 2021, D.M. 30 dicembre 2021);
- le misure del Fondo turismo e gli interventi del Ministero del Turismo.
Tutti prevedevano la non concorrenza al reddito, coerentemente con la finalità di sostenere le imprese colpite.
Tuttavia, molte società del comparto hanno chiuso quegli esercizi in pesante perdita.
Oggi, applicando la tesi dell’Agenzia, tali imprese si vedrebbero ridurre o azzerare la perdita riportabile per effetto del contributo percepito.
Un tour operator con una perdita fiscale di 600.000 euro e 400.000 euro di contributi, ad esempio, potrebbe riportare solo 200.000 euro.
Negli anni successivi, quando tornerà all’utile, pagherà imposte piene, come se non avesse mai subito le perdite del 2020.
Anche in questi casi, lo Studio Benedetti Commercialisti, che vanta una consolidata esperienza nel settore turistico, può verificare la correttezza dei calcoli, redigere memorie difensive e rappresentare l’impresa nei rapporti con l’Agenzia delle Entrate.
Per contatti: www.studiobenedetti.eu.
Un rischio sistemico per tutte le imprese
Il problema non riguarda solo il turismo.
Se si accogliesse la logica dell’Agenzia, la stessa interpretazione potrebbe applicarsi anche ad altri incentivi “non imponibili”, come:
- i crediti d’imposta per investimenti 4.0 e 5.0;
- i bonus per ricerca, sviluppo e innovazione;
- e in generale tutti i contributi che la legge dichiara “non concorrenti al reddito”.
Il risultato sarebbe un sistema in cui la detassazione vale solo per chi è in utile, mentre per chi è in perdita si riduce drasticamente il vantaggio fiscale.
Un’ingiustizia sostanziale, contraria ai principi di equità e capacità contributiva sanciti dalla Costituzione.
Serve una norma interpretativa di chiarimento
Alla luce di queste criticità, si impone un chiarimento normativo o interpretativo.
Il legislatore dovrebbe ribadire con chiarezza che i contributi Covid – e per estensione tutti gli aiuti pubblici analoghi – sono proventi esclusi e non esenti, pienamente compatibili con il riporto integrale delle perdite fiscali.
Solo così si potrà:
- evitare contenziosi inutili e costosi;
- restituire certezza alle imprese;
- e preservare la credibilità del sistema di sostegni pubblici, soprattutto per comparti strategici come il turismo organizzato.
Lo Studio Benedetti Commercialisti, con sede online su www.studiobenedetti.eu, è a disposizione per assistere le imprese nella gestione dei rapporti con l’Amministrazione finanziaria, valutare la correttezza degli atti ricevuti e impostare una difesa tecnica e documentale efficace.
In sintesi
Le contestazioni sul riporto delle perdite legate ai contributi Covid rappresentano una lettura eccessivamente restrittiva e priva di fondamento normativo.
Nel caso di agenzie di viaggio e tour operator, tale impostazione rischia di cancellare gli effetti positivi di misure che avevano lo scopo di sostenere il settore in una fase di crisi senza precedenti.
Per chi avesse ricevuto richieste o avvisi dall’Agenzia delle Entrate, lo Studio Benedetti Commercialisti può offrire consulenza mirata, assistenza nel contraddittorio e supporto nella predisposizione delle difese.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito: www.studiobenedetti.eu.
