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Decreto Ristori: purtroppo nessun nuovo contributo per Agenzie Viaggi e Tour Operator

da | Nov 4, 2020 | News

Il D.L. 137/2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, c.d. Decreto Ristori, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020.

Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse per Agenzie Viaggi e Tour Operator, specificando che purtroppo (tranne i casi di estensione della cassa integrazione del rifinanziamento del Fondo ADV e TO) non sono previsti ulteriori contributi al settore delle Agenzie Viaggi e Tour Operator.

Si precisa infatti che le Agenzie Viaggi (codice Ateco 79.11.00) ed i Tour Operator (codice Ateco 79.12.00) NON potranno beneficiare nè del nuovo contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, nè del credito d’imposta per canoni di locazione dei mesi di ottobre-novembre-dicembre di cui all’art. 8, in quanto codici Ateco non compresi nell’elenco di cui all’Allegato 1 del Decreto Ristori.

Si anticipa però che è in fase di predisposizione un ulteriore Decreto Ristori Bis che dovrebbe prevedere apposite previsioni per il settore Agenzie Viaggi e Tour Operator.

ArticoloContenuto
Articolo 1Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva, come previsto dall’articolo 35, D.P.R. 633/1972, e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1. È stabilito che il Mise, con uno o più decreti, potrà individuare ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizioni che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020. È espressamente previsto che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 25 ottobre 2020. Ai fini del contributo è necessario che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019. Ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi. Il predetto spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti di cui all’allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Ai soggetti che hanno fruito del precedente contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, l’Agenzia delle entrate provvederà ad accreditare il presente contributo direttamente sul c/c bancario o postale su cui hanno ricevuto il precedente contributo. Al contrario, i soggetti che non hanno ricevuto il contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, dovranno presentare la domanda utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale del 10 giugno 2020, a condizione che alla data di presentazione sia ancora attiva la partita Iva. Con provvedimento direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione della domanda. L’ammontare del contributo è determinato nel seguente modo: a) per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020 come quota dello stesso; b) per i soggetti che non hanno mai fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020 come quota del valoro dei dati presentati e, nel caso di fatturati superiori ai 5 milioni di euro, ai fini del calcolo, si applica la percentuale prevista dall’articolo 25, comma 5, lettera c), D.L. 34/2020. Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza come previsto nell’allegato 1. Viene individuato un tetto massimo del contributo in 150.000 euro. I soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, che non hanno fatturati e che hanno già fruito del contributo di cui all’articolo 25, D.L. 34/2020, determinano le percentuali previste dall’allegato 1 ai seguenti importi: – persone fisiche 1.000 euro; – soggetti diversi dalle persone fisiche 2.000 euro. Infine, viene abrogato l’articolo 25-bis, D.L. 34/2020 con cui era stato introdotto un contributo a fondo perduto anche per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020.
Articolo 4Sospensione procedure esecutive immobiliari sulla prima casa Modificando quanto previsto dall’articolo 54-ter, D.L. 18/2020, la sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell’articolo 555, c.p.c. che abbia a oggetto l’abitazione principale del debitore, effettuata tra il 25 ottobre 2020 e l’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 137/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2020.
Articolo 5Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura Vengono incrementati i seguenti fondi: – fondo ex articolo 89, comma 1, D.L. 18/2020 di 100 milioni di euro; – fondo ex articolo 182, D.L. 34/2020 di 400 milioni di euro; e – fondo ex articolo 183, comma 2, D.L. 34/2020 di 50 milioni di euro.
Articolo 8Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda Ai soggetti operanti nei settori economici di cui all’allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, viene esteso il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020, è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 28, D.L. 34/2020.
Articolo 9Cancellazione seconda rata Imu Fermo restando quanto previsto dall’articolo 78, D.L. 34/2020, viene cancellato il versamento della seconda rata Imu per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all’allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle suddette attività.
Articolo 10Proroga presentazione modello 770 Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del modello 770 per l’anno 2019.
Articolo 12, commi da 1 a 7Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga L’articolo 12, D.L. 137/2020, provvede a prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Cigo, Cigd, Aso e Cisoa), per una durata massima di 6 settimane, da collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane previste dal Decreto Ristori. Le 6 settimane spettano: ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, decorso il periodo autorizzato;ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Così come le ulteriori 9 settimane previste dal D.L. 104/2020, anche le 6 settimane del D.L. Rilancio risultano essere soggette a un contributo addizionale, che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari: a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%; b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019. Inoltre, sono esclusi i datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai fini dell’accesso alle ulteriori 6 settimane, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato che determina l’esonero, ovvero l’aliquota del contributo addizionale: In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%. Le domande di accesso ai trattamenti previsti dal D.L. Ristori devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa: in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Ristori (questo determinerebbe la necessità di presentare entro il 30 novembre domande relative a sospensioni verificatesi dal 16 novembre 2020). In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione: in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente. Il comma 7 dell’articolo 12 prevede inoltre che la scadenza dei termini di invio e delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.
Articolo 12, commi 9 – 10Divieto di licenziamento Viene prorogato al 31 gennaio 2021 il divieto di licenziamento, sia collettivo (articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, sia individuale per giustificato motivo oggettivo (articolo 3, L. 604/1966). Le deroghe previste di fatto coincidono con quanto previsto in precedenza dal D.L. 104/2020: il divieto non opera nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112, cod. civ., o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1, D.Lgs. 22/2015. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Articolo 12, commi 14, 15 e 16Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione Al fine di ridurre il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, in via eccezionale ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le ulteriori 6 settimane dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite a giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero non si applica ai premi e contributi dovuti all’Inail. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, D.L. 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal D.L. Ristori. Per la piena operatività dell’agevolazione, è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea.
Articolo 13Sospensione versamenti previdenziali Viene prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’allegato 1, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Articolo 14Nuove misure in materia di Reddito di emergenza L’articolo 14 prevede la proroga per i mesi di novembre e dicembre 2020 della quota di reddito di emergenza (REM) per i nuclei familiari già beneficiari ai sensi dell’articolo 23, comma 1, D.L. 104/2020. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 14 riconosce il Rem, per una singola quota ai sensi dell’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020 (400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, D.L. 4/2019, convertito con modificazioni dalla L. 26/2019, fino a un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), relative alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore a una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, D.L. 34/2020; b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 15, D.L. 137/2020; c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, articolo 82, D.L. 34/2020. La domanda per le quote di Rem previste dal D.L. 137/2020 è presentata all’Inps entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Articolo 15Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo Ai beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9, D.L. 104/2020, viene erogata nuovamente l’indennità una tantum pari a 1.000 euro. Viene riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro a: – lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, sempre al 29 ottobre 2020; – lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, al 29 ottobre 2020. – lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti: a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo; b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020; c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222, cod. civ. e che non abbiano un contratto in essere al 29 ottobre 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile; d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995, al 29 ottobre 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni: a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015; b) titolari di pensione. Sempre un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti: a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; b) titolarità nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; c) assenza di titolarità, al 29 ottobre 2020, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente. Anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 29 ottobre 2020 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1.000 euro. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente Decreto-Legge, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito.

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