L’articolo 4-bis, D.L. 193/2016 prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica in relazione alle cessioni di beni:
- a favore di soggetti extra UE;
- di importo complessivo (cioè Iva compresa) superiore a 154,94;
- destinati all’uso familiare o personale;
- da trasportarsi al seguito nei bagagli personali fuori dal territorio doganale UE.
Tali operazioni possono essere effettuate senza il pagamento dell’imposta, a condizione che i beni siano trasportati fuori della UE entro il 3° mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Trattasi, normalmente, delle vendite effettuate dai commercianti al dettaglio a favore di turisti extracomunitari che visitano il nostro Paese.
In tali casi, è previsto che l’Iva si eventualmente da corrispondere alla dogana del Paese di residenza (secondo le normative del singolo Stato), poiché il bene andrà in consumo in quel luogo e, per conseguenza, possa non essere assolta in Italia.
La detassazione può avvenire in 2 modalità:
- direttamente al momento della vendita, vincolando l’acquirente a fornire al cedente la prova dell’avvenuta esportazione dei beni;
- in un momento successivo, con obbligo del cedente di rimborsare l’Iva originariamente pagata, quando gli verrà fornita la prova dell’uscita dei beni dal territorio doganale comunitario.
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