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LA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023

da | Gen 10, 2023 | News

La L. 197/2022, c.d. Legge di Bilancio per il 2023, è stata pubblicata sul S.O. n. 43/L della Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022. La Legge si compone di 21 articoli e, salvo espressa previsione, è entrata in vigore il 1° gennaio 2023. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse per Agenzie Viaggi e Tour Operator, direttamente od indirettamente. Gli interventi più importanti saranno oggetto di approfondimento in appositi articoli a parte.

Articolo 1, commaContenuto
17Bonus sociale e bonus elettrico Limitatamente al 2023, sono ammessi alle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e alla compensazione per la fornitura di gas naturale, i nuclei famigliari con un ISEE valido nel corso dell’anno 2023 fino a 15.000 euro (prima il limite era pari a 12.000 euro).
54Regime forfettario Intervenendo sull’articolo 1, L. 190/2014, la soglia dei compensi e dei ricavi per il c.d. regime forfettario viene elevata a 85.000 euro rispetto ai precedenti 65.000 euro. Viene, inoltre, prevista la cessazione immediata dal regime in caso di superamento del tetto di 100.000 euro, con obbligo di versamento dell’Iva a decorrere dalle operazioni che comportano l’uscita dal regime.
55-57Tassa piatta incrementale Limitatamente al 2023, viene prevista, per i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario, la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva Irpef nella misura del 15%, su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. Ai fini di eventuali deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva. Nella determinazione degli acconti Irpef e relative addizionali per il 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando la tassa piatta incrementale.
58-62Detassazione mance personale settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande Le mance, anche a mezzo di pagamento elettronico, erogate ai dipendenti delle strutture ricettive ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, L. 287/1991 privati, con un reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro, costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un’imposta sostitutiva Irpef e delle addizionali regionali e comunali del 5%, nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro. Tali somme sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del Tfr. L’imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d’imposta. Ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefìci a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, facciano riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all’imposta sostitutiva. Per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
63Imposta sostitutiva applicabile ai premi di produttività dei lavoratori dipendenti Intervenendo sull’articolo 1, comma 182, L. 205/2018, per il solo 2023, viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d’impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.
74-75Acquisto prima casa da parte di under 36 Intervenendo sull’articolo 64, D.L. 73/2021, le agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione a favore dei giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età, viene prorogato al 2023. A tal fine viene stabilito il rifinanziamento del Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023 con l’assegnazione di ulteriori 430 milioni di euro.
76Detrazione Irpef Iva sull’acquisto di immobili da imprese costruttrici Viene prevista, limitatamente agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2023, la detrazione dall’Irpef lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute da Oicr immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione, pari al 50% dell’Iva dovuta sul corrispettivo di acquisto, è ripartita in 10 quote costanti nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei 9 periodi d’imposta successivi.
100-105Assegnazione agevolata ai soci e trasformazione agevolata Viene previsto un regime agevolato per le Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa che, entro il 30 settembre 2023, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero che siano iscritti entro 30 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Analogo regime agevolato si applica alle società, aventi per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni, che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici. Regime agevolato Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati, o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’Irap dell’8%, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate a imposta sostitutiva del 13%. Limitatamente agli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall’applicazione all’ammontare delle rendite risultanti in Catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui all’articolo 52, comma 4, primo periodo, D.P.R. 131/1986. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9, Tuir, o, in alternativa, utilizzando i moltiplicatori di cui sopra, è computato in misura non inferiore a uno dei 2 valori. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate deve essere aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni relative al trattamento fiscale degli utili previste dall’articolo 47, commi 1, secondo periodo e dal 5 all’8, Tuir, relativi alla presunzione di distribuzione degli utili di esercizio, nonché in tema di distribuzione di beni ai soci e trattamento fiscale di dette assegnazioni; tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o delle quote possedute. Ai fini dell’imposta di registro, le aliquote relative alle assegnazioni e alle cessioni ai soci sono ridotte alla metà mentre quelle ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. L’imposta sostitutiva deve essere versata: – in misura pari al 60% entro il 30 settembre 2023; e – in misura pari al 40% entro il 30 novembre 2023 con i criteri di cui al D.Lgs. 241/1997.
106Estromissione beni imprese individuali Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 121, L. 208/2015, relative all’estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali si rende applicabile anche ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati rispettivamente, entro il 30 novembre 2023 e il 30 giugno 2024. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2023.
107-109Rideterminazione terreni e partecipazioni sociali Viene riproposta la possibilità di procedere alla rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati, dei terreni agricoli e di quelli edificabili, posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16%. Il versamento deve essere effettuato nel termine del 15 novembre 2023 in unica soluzione o in un massimo di 3 rate annuali di pari importo, nel qual caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente. Anche la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.
153-161Definizione agevolata avvisi bonari Viene introdotta la possibilità di definizione per le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data. La definizione avviene tramite il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo. Il pagamento avviene secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 e 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Parimenti definibili sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972, il cui pagamento rateale è ancora in corso al 1° gennaio 2023. La definizione avviene con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3% senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Il pagamento rateale prosegue secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 3-bis, D.Lgs. 462/1997. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, delle somme dovute, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme versate fino a concorrenza dei debiti definibili, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. In deroga al c.d. Statuto del contribuente i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall’articolo 25, comma 1, lettera a), D.P.R. 602/1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno.
166-173Regolarizzazione irregolarità formali Viene introdotta la possibilità di regolarizzazione per le irregolarità, le infrazioni e l’inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell’Iva e dell’Irap e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, a condizione che le violazioni non siano già state contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023. La regolarizzazione avviene mediante il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Il pagamento è eseguito in 2 rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024. La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione: – delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure) di cui all’articolo 5-quater, D.L. 167/1990; – per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato; – per le irregolarità e altre violazioni formali già contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023. In deroga all’articolo 3, comma 3, L. 212/2000, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un pvc, i termini di cui all’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 472/1997, sono prorogati di 2 anni. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione.
174-178Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Viene prevista la possibilità di regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità formali, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973. Inoltre, la regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato. La regolarizzazione avviene con il versamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti. Il versamento può essere effettuato in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20, D.P.R. 602/1973, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. Restano validi i ravvedimenti già effettuati al 1° gennaio 2023 e non si dà luogo a rimborso. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere definite le modalità di attuazione.
179-185Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento Viene prevista la possibilità di procedere alla definizione, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, degli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. 218/1997, relativi a pvc consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, nonché agli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all’articolo 5-ter, D.Lgs. 218/1997, notificati entro il 31 marzo 2023. In tal caso le sanzioni si applicano nella misura di 1/18 del minimo previsto dalla legge. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, nonché gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023 e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15, D.Lgs. 218/1997, entro il termine ivi previsto, con la riduzione a 1/18 delle sanzioni irrogate. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all’articolo 5-quater, D.L. 167/1990. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione.
186-205Definizione agevolata delle controversie tributarie È introdotta la possibilità di definizione delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio, al 1° gennaio 2023. La definizione avviene, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi dell’articolo 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992. In caso di ricorso pendente iscritto nel I grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia. In caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata al 1° gennaio 2023, le controversie possono essere definite con il pagamento: a) del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di I grado; b) del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di II grado. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta (40% o 15%), per la parte di atto annullata. Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5% del valore della controversia. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, depositata al 1° gennaio 2023, e con il pagamento del 40% negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione agevolata. La definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in I grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Sono escluse dalla definizione agevolata le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE e 2020/2053/UE e l’Iva riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda, da effettuarsi entro il 30 giugno 2023 per ciascuna controversia autonoma (ossia, ogni atto impugnato), esente dall’imposta di bollo e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023. Nel caso in cui gli importi dovuti superano 1.000 euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. È esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Nel caso di versamento rateale, il perfezionamento si ha con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti con il versamento della prima rata entro il termine previsto del 30 giugno 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata. Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito della documentazione richiesta, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. Per le controversie definibili sono sospesi per 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023. L’eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro 60 giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine. Per i processi dichiarati estinti l’eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all’organo giurisdizionale che ha dichiarato l’estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione e la revocazione è chiesta congiuntamente all’impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di 60 giorni dalla notificazione del diniego. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia fiscale sono stabilite le modalità di attuazione. Resta ferma, in alternativa, la definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di Cassazione di cui all’articolo 5, L. 130/2022.
206-212Conciliazione agevolata delle controversie tributarie In alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi 186-205, le controversie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alle CGT di I e di II aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l’accordo conciliativo di cui all’articolo 48, D.Lgs. 546/1992. In deroga a quanto previsto dall’articolo 48-ter, comma 1, D.Lgs. 546/1992, si applicano le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo previsto dalla legge, gli interessi e gli eventuali accessori. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo conciliativo. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, D.Lgs. 218/1997, con un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo da versare entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la possibilità di compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Il mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla definizione e l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. Dalla definizione sono escluse le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l’Iva riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16, Regolamento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 48, D.Lgs. 546/1992.
219-221Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale È possibile regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’omesso o carente versamento: a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, comma 6, D.Lgs. 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta; b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta. La regolarizzazione si perfeziona con l’integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure di un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sull’importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. È esclusa la possibilità di compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione l’ufficio procede all’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all’articolo 13, D.Lgs. 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. In tali ipotesi la cartella deve essere notificata entro il termine di decadenza del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l’omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.
222-230Stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione Viene introdotto l’annullamento automatico, al 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui: – all’articolo 3, D.L. 119/2018; – all’articolo 16-bis, D.L. 34/2019; e – all’articolo 1, commi da 184 a 198, L. 145/2018. L’agente della riscossione trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l’elenco delle quote annullate. Gli enti creditori, sulla base dell’elenco trasmesso dall’agente della riscossione, adeguano le proprie scritture contabili in ossequio ai rispettivi Principi contabili vigenti, deliberando i necessari provvedimenti volti a compensare gli eventuali effetti negativi derivanti dall’operazione di annullamento. Dal 1° gennaio 2023 fino alla data dell’annullamento è sospesa la riscossione dei debiti di cui sopra. Restano ferme, per i debiti di cui sopra, le disposizioni già previste dai precedenti provvedimenti di stralcio dei debiti. Lo stralcio non si applica ai debiti relativi: – ai carichi di cui all’articolo 3, comma 16, lettere a), b) e c), D.L. 119/2018; – alle risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e all’Iva riscossa all’importazione. Relativamente ai debiti di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973. L’annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti. Relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento opera limitatamente agli interessi; l’annullamento automatico non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. È consentito agli enti diversi dalle Amministrazioni statali, dalle Agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di non applicare le disposizioni speciali relative all’annullamento automatico dei loro crediti e delle sanzioni amministrative. Dal 1° gennaio 2023 fino al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dell’intero ammontare dei debiti e non si applicano a tali debiti gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973.
231-252Rottamazione cartelle esattoriali 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, D.Lgs. 46/1999, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 112/1999, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Possono essere compresi nella definizione agevolata anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore e nei procedimenti instaurati in seno alla ristrutturazione dei debiti del consumatore e del c.d. concordato minore. Possono essere estinti, anche se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: a) dell’articolo 6, comma 2, D.L. 193/2016; b) dell’articolo 1, comma 5, D.L. 148/2017; c) dell’articolo 3, comma 5, D.L. 119/2018; d) dell’articolo 1, comma 189, L. 145/2018; e) dell’articolo 16-bis, commi 1 e 2, D.L. 34/2019. Sono, invece, esclusi dalla definizione i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: a) le risorse proprie tradizionali previste dall’articolo 2, § 1, lettera a), Decisioni 2007/436/CE, 2014/335/UE, 2020/2053/UE e l’Iva riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16, Regolamento (UE) 2015/1589; c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti; d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna. Il pagamento è effettuato in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, o in massimo 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo; non si applicano le disposizioni dell’articolo 19, D.Lgs. 602/1973. L’agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell’area riservata del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili. Il debitore manifesta all’agente della riscossione la volontà di procedere alla definizione rendendo, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 20 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023. In tale dichiarazione il debitore sceglie il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento. Nella stessa dichiarazione, integrabile entro il 30 aprile 2023, il debitore indica l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa ricompresi e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento delle somme dovute, sono sospesi dal giudice. L’estinzione del giudizio è subordinata all’effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili. A seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis, D.P.R. 602/1973; g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54, D.L. 50/2017, ai fini del Durc. Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione. Il pagamento delle somme può essere effettuato: a) mediante domiciliazione sul c/c eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione; b) mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione; c) presso gli sportelli dell’agente della riscossione. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione: a) alla data del 31 luglio 2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate; b) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. In caso di mancato, ovvero, di insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata, ovvero, di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto a seguito dell’affidamento del carico e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’abbattimento si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, L. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, D.P.R. 602/1973 e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’articolo 17, D.Lgs. 112/1999. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa si applica la disciplina dei crediti prededucibili.
276Contabilità semplificata Intervenendo sull’articolo 18, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 600/1973, le soglie di ricavi da non superare nell’anno per usufruire della contabilità semplificata sono elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività. 
277Bonus mobili Viene modificato l’articolo 16, comma 2, secondo periodo, D.L. 63/2013, viene elevato il c.d. bonus mobili per l’anno 2023 a 8.000 euro. 
281Esonero contributi a carico del lavoratore Viene confermato per il 2023 (periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023) l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali Ivs a carico dei lavoratori, pubblici e privati con l’esclusione dei lavoratori domestici, previsto dall’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, nella misura di 2 punti percentuali, con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, L. 234/2021. È previsto l’incremento di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Pertanto, l’esonero della contribuzione carico lavoratore è pari a: – 2 punti percentuali se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro; – 3 punti percentuali se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 
283-287Pensione anticipata flessibile – Quota 103 Mediante modifica del D.L. 4/2019, viene introdotta, in via sperimentale per il 2023, la possibilità di conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il diritto, da conseguirsi entro il 31 dicembre 2023, può essere esercitato anche successivamente alla predetta data e il conseguente trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a 5 volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. In caso di iscrizione a 2 o più gestioni previdenziali, senza che vi sia già un trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni, è prevista la facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate dall’Inps, in base alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 243, 245 e 246, L. 228/2012. La pensione anticipata flessibile non è cumulabile, a far data dal primo giorno della sua decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. Per i dipendenti del settore privato, in caso di maturazione dei requisiti entro il 31 dicembre 2022, il diritto al trattamento pensionistico decorre dal 1° aprile 2023, mentre per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. Per i dipendenti pubblici è prevista una specifica decorrenza del trattamento pensionistico. Ai sensi del comma 286, i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi Ivs a proprio carico: in conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà, viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro della quota a carico del lavoratore a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore. Le modalità di attuazione del comma 286 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro, da emanarsi entro il 31 gennaio 2023. 
288-291APE sociale Viene prorogata a tutto il 2023 l’APE sociale, misura consistente in un’indennità a carico dello Stato erogata, dall’Inps, a soggetti in condizioni determinate dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità c.d. APE sociale è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia. La proroga riguarda anche i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 92, L. 234/2021. 
292Opzione donna Mediante modifica dell’articolo 16, D.L. 4/2019, viene riproposta per il 2023 “Opzione donna”, ma con nuovi requisiti. Il diritto al trattamento pensionistico “opzione donna” si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un’età anagrafica di almeno 60 anni, ridotta di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni, e che si trovano in una delle seguenti condizioni: a) assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, L. 104/1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; b) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; c) sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, L. 296/2006. Per le lavoratrici di cui alla presente lettera la riduzione massima di 2 anni del requisito anagrafico di 60 anni di cui all’alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli. 
294-296 e 299Esonero contributivo assunzione percettori reddito di cittadinanza Ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono percettori del reddito di cittadinanza con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (comma 295) ed è alternativo all’esonero di cui all’articolo 8, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019 (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi Inail, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quello già goduto dal beneficiario stesso e, comunque, non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità). L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299). 
297-299Esonero under 36 Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 10, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato viene riconosciuto l’esonero contributivo previsto, in via strutturale, dall’articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, L. 205/2017 (under 30, esonero al 50% fino a 3.000 euro) nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e che non siano mai stati assunti a tempo indeterminato. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue (comma 299). 
298-299Esonero donne L. 92/2012 Viene esteso anche per il 2023 quanto previsto dal comma 16, articolo 1, L. 178/2020, ma con un innalzamento della soglia massima dell’esonero: ai datori di lavoro che assumono donne lavoratrici l’esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, L. 92/2012, è riconosciuto nella misura del 100% nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui. L’esonero non risulta essere immediatamente operativo: per l’efficacia è necessario attendere l’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, § 3, Tfue. 
313 – 321Reddito di cittadinanza Viene previsto che, in attesa di un’organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 la misura del reddito di cittadinanza (articoli da 1 a 13, D.L. 4/2019) è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità. Tale disposizione non si applica in caso di nuclei familiari al cui interno vi siano persone: – con disabilità (D.P.C.M. 159/2013); – minorenni; – con almeno 60 anni di età. Vengono poi apportate una serie di modifiche alla disciplina del Rdc. Formazione obbligatoria e per la riqualificazione – A decorrere dal 1° gennaio 2023 i soggetti tenuti agli obblighi di cui all’articolo 4, D.L. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. 26/2019, devono essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla L. 53/2003. In caso di mancata frequenza del programma assegnato, il nucleo familiare del beneficiario del reddito di cittadinanza decade dal diritto alla prestazione. Le regioni sono tenute a trasmettere all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per i beneficiari del reddito di cittadinanza appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non hanno adempiuto all’obbligo di istruzione di cui all’articolo 1, comma 622, L. 296/2006, l’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata anche all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera a), Regolamento di cui al D.P.R. 263/2012, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione. Beneficio economico – La componente del Rdc, a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino a un massimo di 3.360 euro annui, è erogata direttamente al locatore dell’immobile risultante dal contratto di locazione. A tale fine il beneficiario comunica all’ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui alla presente lettera è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ne saranno individuate le modalità di attuazione. Inoltre, si prevede che, nel caso di stipulazione di contratti di lavoro stagionale o intermittente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi: devono essere comunicati all’Inps esclusivamente i redditi eccedenti tale limite massimo con riferimento alla parte eccedente.   Partecipazione a progetti utili per la collettività Si prevede che nell’ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni siano tenuti a impiegare tutti i percettori di Rdc residenti.   Decadenza Rdc È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare non accetta la prima offerta ai sensi dell’articolo 4, comma 8, lettera b), n. 5), D.L. 4/2019.   Abrogazione dal 2024 del RDC A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli articoli da 1 a 13, D.L. 4/2019 sono abrogati: a tal fine, viene istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il “Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva”, nel quale confluiscono le economie derivanti dalla abrogazione. 
323Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ISEE Fino al 31 dicembre 2022 resta ferma la possibilità di presentare la DSU nella modalità non precompilata: a decorrere dal 1° luglio 2023, la presentazione della DSU da parte del cittadino avviene prioritariamente in modalità precompilata, ferma restando la possibilità di presentare la DSU nella modalità ordinaria. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti l’Inps, l’Agenzia delle entrate e il garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalità operative, le ulteriori semplificazioni e le modalità tecniche per consentire al cittadino la gestione della dichiarazione precompilata resa disponibile in via telematica dall’Inps. 
342Prestazioni occasionali (c.d. Presto) Viene riformata la disciplina delle c.d. Presto (articolo 54-bis, D.L. 50/2017): per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, il limite massimo dei compensi dal 2023 è pari a 10.000 euro (in precedenza 5.000 euro). Le Presto possono essere utilizzate, entro i limiti stabiliti dal presente articolo, anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili, di cui al codice ATECO 93.29.1. È abrogata l’autocertificazione nella piattaforma informatica per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo. Sono modificati anche i limiti dimensionali per le imprese utilizzatrici: il ricorso alle Presto è vietato per le imprese con più di 10 lavoratori a tempo indeterminato (fino al 31 dicembre 2022, 5 lavoratori), senza più alcuna disciplina specifica per le aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo. 
357 – 358Assegno Unico Universale Viene modificata la disciplina dell’Assegno Unico Universale, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, nei seguenti termini: – è confermato l’importo di 175 euro per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età per ISEE fino a 15.000 euro; – la misura dell’assegno è aumentata del 50% per ciascun figlio di età inferiore a un anno, oppure di età inferiore a 3 anni solo se l’ISEE del nucleo familiare non supera il limite di 40.000 euro e nel nucleo medesimo vi siano almeno 3 figli; – la maggiorazione forfettaria dell’assegno prevista per i nuclei familiari con 4 o più figli a carico passa da 100 a 150 euro mensili; – è resa permanente la maggiorazione per ciascun figlio con disabilità di età fino a 21 anni; – è confermato l’incremento di 120 euro al mese della maggiorazione transitoria riconosciuta ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: 1. il valore dell’ISEE del nucleo familiare non sia superiore a 25.000 euro; 2. sia stato effettivamente percepito, nel corso del 2021, l’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori. 
365Bonus rimozione barriere architettoniche Viene estesa al 31 dicembre 2025 la detrazione prevista per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche. Inoltre, per effetto del nuovo comma 5, articolo 119-ter, D.L. 34/2020, è stabilito che per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative ai lavori di rimozione di barriere architettoniche, è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti 1/3 del valore millesimale dell’edificio. 
384-388Mezzi di pagamento Modificando l’articolo 49, D.Lgs. 231/2007 il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, a decorrere dal 1° gennaio 2023 è elevato a 5.000 euro. Viene stabilito che le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, tenuti agli obblighi di cui all’articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012 e dei prestatori dei servizi di pagamento e dei gestori di circuiti e di schemi di pagamento determinino in via convenzionale termini e modalità di applicazione dei relativi rapporti, in maniera da garantire livelli di costi a qualunque titolo derivanti dall’utilizzazione del servizio che risultino equi e trasparenti, anche in funzione dell’ammontare della singola cessione di beni o prestazione di servizi, e da evitare l’imposizione di oneri non proporzionati al valore delle singole transazioni. Con Decreto Mef, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 1° gennaio 2023 è istituito un tavolo permanente fra le categorie interessate preordinato a valutare soluzioni per mitigare l’incidenza dei costi delle transazioni elettroniche di valore fino a 30 euro a carico degli esercenti attività di impresa, arti o professioni che presentino ricavi e compensi relativi all’anno di imposta precedente di ammontare non superiore a 400.000 euro. 
787Imposta di soggiorno Viene sostituito il comma 1-bis, articolo 4, D.Lgs. 23/2011, prevedendo che nei Comuni capoluogo di Provincia che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle Amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano avuto presenze turistiche in numero 20 volte superiore a quello dei residenti, l’imposta di soggiorno può essere applicata fino all’importo massimo di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), D.L. 78/2010. I Comuni devono fare riferimento ai dati pubblicati dall’ISTAT riguardanti le presenze turistiche medie registrate nel triennio precedente all’anno in cui viene deliberato l’aumento dell’imposta. Per il triennio 2023-2025 si considera la media delle presenze turistiche del triennio 2017-2019. 
894-895Proroga c.d. superbonus Le disposizioni dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 176/2022, con conseguente conferma della percentuale del 110% anche per il 2023, non si applicano: a) agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; b) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente al 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129, cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; c) agli interventi effettuati dai condomìni per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa Tra quella del 18 novembre 2022, data di entrata in vigore del D.L. 176/2022, e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’articolo 47, D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129, cod. civ., non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA, ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, D.L. 34/2020; d) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. 

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