A decorrere dall’8 ottobre 2016, in virtù di quanto previsto dal c.d. correttivo Jobs Act (D.Lgs. 185/2016) anche per le agenzie viaggi e tour operator è in vigore il nuovo obbligo di comunicazione preventiva alla DTL in caso di utilizzo del lavoro accessorio mediante voucher, da effettuarsi entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione.
Prima di entrare nel merito delle novità apportate, si coglie l’occasione per riepilogare le condizioni di legittimità per l’utilizzo del lavoro accessorio.
Con tale definizione si intende l’insieme di prestazioni lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro netti (9.333 euro lordi) per anno civile. Se il committente è imprenditore o professionista, per ciascuno lavoratore è possibile utilizzare prestazioni accessorie nel limite di 2.000 euro, sempre per anno civile.
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