Con la Legge di Bilancio per l’anno 2015 (L. 190/2014) il Legislatore ha previsto che tramite provvedimento direttoriale fossero messe a disposizione da parte dell’amministrazione finanziaria le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati dal contribuente e quelli comunicati dai suoi clienti soggetti passivi Iva tramite il cosiddetto “spesometro” (adempimento previsto dall’articolo 21, D.L. 78/2010), confronto da cui risulta che lo stesso contribuente abbia omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.
È quindi con il provvedimento n. 237975 dello scorso 8 ottobre 2018 che l’Agenzia delle entrate descrive in dettaglio le informazioni necessarie per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in possesso del contribuente. Questo al fine di consentirgli di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia, anche al fine di poter rimediare agli eventuali errori o omissioni mediante il ricorso all’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, D.Lgs. 472/1997. Il ravvedimento operoso potrà in questo caso essere esperito a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, a meno che sia già stato notificato un avviso di irregolarità ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973 e 54-bis, D.P.R. 633/1972 o siano già stati notificati gli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973.
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