Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.
Unitamente al contenuto
della citata Direttiva il rimborso dell’Iva sostenuta nella Comunità Europea è
disciplinato da norme del singolo Stato (per l’Italia, le regole sono contenute
nell’articolo 38-bis1, D.P.R.
633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per
quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di
reciprocità).
Entro il termine del
prossimo 30 settembre 2019 sarà quindi possibile presentare in via telematica
all’Agenzia delle entrate (l’ufficio competente a gestire il rimborso è il
Centro Operativo di Pescara) l’istanza per il rimborso dell’Iva assolta
in altro Stato membro nell’anno 2018.
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