Avrei bisogno di un Suo chiarimento in merito al pagamento della ritenuta di acconto alla luce di quanto riportato nell’art 25bis dpr 600/1973 e precisamente:
Se le provvigioni, per disposizioni normative o accordi contrattuali, sono direttamente trattenute sull’ammontare delle somme riscosse, i percipienti sono tenuti a rimettere ai committenti, preponenti o mandanti l’importo corrispondente alla ritenuta. Ai fini del computo dei termini per il relativo versamento da parte dei committenti, preponenti o mandanti, la ritenuta si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti.
Premesso che siamo TO ed illustro con un esempio:
Incasso la pratica ad dicembre 2026 ed emetto regolare autofattura per commissione evidenziando la ritenuta di acconto.
Secondo quanto sopra esposto, dovrei pagare la ritenuta a febbraio 2027 con mese di riferimento gennaio e non a gennaio 2027 con mese di riferimento dicembre 2026.Corretto ?
E l’agenzia intermediaria si troverà la trattenuta fatta a dicembre certificata con CU 2028 e non CU 2027???
Questo “slittamento” è un obbligo fiscale che dobbiamo rispettare o possiamo, come avviene con le fatture che riceviamo dai professionisti, anticipare il pagamento della ritenuta al mese successivo all’effettivo pagamento ??
Premesso che l’art. 25bis del DPR 600/73 è stato abrogato dall’ultima Legge di Bilancio, le confermo che in quanto agenzia viaggi organizzatrice (tour operator) dovete emettere l’autofattura 74ter c.8 (autofattura commissioni) entro il mese successivo all’avvenuto pagamento delle provvigioni (art. 7 DM 340/99) evidenziando su tale documento la ritenuta d’acconto.
La ritenuta conseguentemente seguirà la data dell’autofattura emessa, con versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo.
Entro i termini sopra indicati (entro il mese successivo all’avvenuto pagamento, e cioè alla data nella quale l’agenzia viaggi intermediaria vi versa quanto a voi dovuto trattenendosi la loro provvigione) quindi potrete emettere l’autofattura 74ter c.8 con la conseguenza che la ritenuta sarà da versare entro il giorno 16 del mese successivo e la certificazione unica sarà emessa relativamente all’anno in cui è datata la autofattura 74ter c.8 contente la ritenuta d’acconto.
