Le risposte a interpello n. 233/E/2025 e n. 237/E/2025 offrono importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, focalizzandosi in particolare sulla corretta applicazione dell'art. 51, comma 4, lett. a), TUIR. Tale disposizione stabilisce che il valore imponibile del fringe benefit per l'auto in uso promiscuo è determinato in misura forfetaria, assumendo una percentuale (variabile a seconda del tipo di alimentazione e della data del contratto/ordine) di un importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato in base al costo chilometrico desumibile dalle tabelle ACI.
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