A seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge 50/2017 (convertito nella Legge 96/2017) sono state introdotte due importanti variazioni per ciò che riguarda i termini di registrazione delle fatture di acquisto per poter beneficiare della detraiblità IVA:
- è stato ridotto il termine per il diritto alla detrazione IVA: come previsto dal nuovo art. 19, comma 1, DPR 633/1972 il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto,
- è stato conseguentemente ridotto il termine per la registrazione delle fatture di acquisto: come previsto dal nuovo art. 25, comma 1, DPR 633/1972 le fatture di acquisto devono essere annotate in apposito registro IVA acquisti anteriormente alla liquidazione IVA periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
Quanto sopra riguarda sia le operazioni in regime IVA ordinario che le operazioni in regime IVA 74ter.
Devi essere registrato per continuare a leggere l'articolo