Le imprese che sostengono costi in Paesi aderenti all’Unione Europea possono recuperare l’Iva pagata a fornitori comunitari su acquisti di prodotti e servizi ivi conclusi, con la presentazione di apposite istanze di rimborso, secondo il disposto della Direttiva 2008/9/UE.
Unitamente al contenuto della citata Direttiva il rimborso dell’Iva sostenuta nella Comunità Europea è disciplinato da norme del singolo Stato (per l’Italia, le regole sono contenute nell’articolo 38-bis1, D.P.R. 633/1972 e nel correlato provvedimento direttoriale datato 29 aprile 2010 per quanto riguarda i Paesi extra Ue con i quali sussistono rapporti di reciprocità).
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